Come noto, i contribuenti forfettari non devono addebitare l’IVA sulle proprie fatture emesse e per lo stesso principio, non potranno portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.

In conseguenza di ciò, tali soggetti sono anche esonerati, tra l’altro, dall’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto, vendita e dei corrispettivi e relativi obblighi dichiarativi.

È tuttavia importante tenere presente le implicazioni connesse alle eventuali operazioni in ambito UE che i forfettari si trovano ad effettuare, sia attive che passive, ossia:

  • Cessione di beni
  • Acquisto di beni UE
  • Prestazione di servizi resi
  • Prestazione di servizi ricevuti

Andiamo ad analizzarli nello specifico…

Cessione di beni

La vendita di beni effettuati da soggetti forfettari sia nei confronti di operatori economici (B2B) che privati (B2C) non è qualificata come cessione intracomunitaria e non va applicata l’IVA. Pertanto nella fattura emessa basterà indicare quanto segue:

la seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

NB: Non sarà necessario presentare pertanto alcun modello INTRA.

Acquisti di beni in UE

Per il corretto trattamento degli acquisti in ambito UE, va innanzitutto verificato il superamento o meno del seguente limite di acquisti:

“acquisti intra al netto dell’IVA nell’anno precedente e in quello in corso entrambi < a €10.000”

Laddove detti acquisti siano inferiori a tale soglia, il venditore europeo applica l’IVA del proprio paese mentre il contribuente forfettario è trattato come consumatore finale privato. Anche in questo caso non andrà presentato il modello INTRA.

Viceversa, nel caso di superamento della soglia dei 10.000 € l’acquisto è considerato a tutti gli effetti acquisto intracomunitario e il forfettario dovrà quindi integrare la fattura ricevuta, applicando l’IVA con il meccanismo del reverse charge, registrare la fattura e versare la relativa imposta.

Non sarà comunque necessario provvedere alla compilazione del modello INTRA.

NB: qualora venga rilasciata dal venditore europeo, una fattura riportante la P.IVA e la dicitura “reverse charge”, anche per acquisti inferiori a € 10.000 si dovrà provvedere a integrare la fattura, calcolare l’IVA e al suo versamento entro il 16 del mese successivo.

Prestazione di servizi resi

Nel caso di prestazioni eseguite nei confronti di un cliente europeo si dovrà indicare in fattura “reverse charge” e non dovrà applicare l’IVA. In questo caso, si dovrà presentare il modello trimestrale INTRA relativo alla prestazione di servizi.

Prestazione di servizi ricevuti

Per l’acquisto di servizi dall’UE, il forfettario riceverà una fattura con la dicitura “reverse charge”, dovrà quindi integrare l’IVA e versarla entro il 16 del mese successivo all’operazione.

NB:

Ricordiamo che l’imposta va versata con modello F24 codice Tributo 6099, indicando il periodo di riferimento.

 

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