Regime forfettario: novità per il 2022

Negli ultimi anni si è registrato un importante aumento dei soggetti che richiedono di entrare a far parte del regime forfettario, in quanto se rientranti in determinati limiti e caratteristiche si possono avere vantaggi fiscali e non solo.

Per questo motivo vogliamo approfondire questo argomento che interessa sempre più persone e che sta subendo molteplici modifiche in questo ultimo periodo.

Dal 1° luglio, la maggior parte dei forfettari deve passare alla fatturazione elettronica; cosa che è ormai diventata la normalità per gli altri regimi fiscali.

 

Tutti i forfettari dovranno adottare la fattura elettronica?

Fino al 1° gennaio 2024, in linea generale, i forfettari sono ancora esonerati da questo obbligo e potranno utilizzare le fatture cartacee.

La novità è che saranno obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica i forfettari che nel corso dell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, maggiori di 25mila euro.

Esempio:

Ricavi 2021 Ricavi 2022 Ricavi 2023 Decorrenza obbligo
1.   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 € 1° gennaio 2024
2.   20.000,00 €   26.000,00 €   20.000,00 € 1° gennaio 2024
3.   26.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 € 1° luglio 2022

 

APPLICAZIONE GRADUALE

Per consentire l’adozione graduale di questo nuovo strumento, per il trimestre luglio-settembre, sarà lasciato più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica, a patto che venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

SANZIONI

Nel caso non si rispetti l’obbligo di passare alla fatturazione elettronica laddove dovuto, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Qualora la violazione non dovesse rilevare ai fini della determinazione del reddito (fatturazione passiva) si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

ESTEROMETRO: COSA CAMBIA?

Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Tale trasmissione è oggi prevista ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La novità prevede che dallo scorso 1° luglio i dati precedentemente inviati tramite l’esterometro dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Quindi per semplificare il lavoro degli operatori economici si utilizzerà un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero.

Ricordiamo che i termini di trasmissione dei dati sopra citati sono:
entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione per le fatture attive;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento per le fatture passive.

 

Imposta di bollo

Per i forfettari rimane dovuta l’imposta di bollo anche nel caso di fatture emesse in formato elettronico.

Va indicato in fattura che il bollo sarà assolto in modalità elettronica e in seguito si procederà al versamento dell’importo tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.

I termini per il versamento del bollo sono:
1° trimestre  –>  31 maggio;
2° trimestre  –>  30 settembre;
3° trimestre  –>  30 novembre;
4° trimestre  –>  28 febbraio.

NB: Nel caso in cui l’importo del bollo dovuto nel primo trimestre non superi la soglia di 250 euro si potrà eseguire il versamento entro il 30 settembre.

Inoltre, nel caso in cui la somma dell’importo dovuto per il primo e il secondo trimestre non superi i 250 euro, si potrà procedere al versamento entro il 30 novembre.

Il Decreto Semplificazioni ha innalzato la soglia limite per il rinvio di tale versamento che passa dai 250 euro a 5.000 euro, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

 

In un blog precedente abbiamo già parlato dei forfettari e delle operazioni intra.
Se te lo sei perso corri a leggerlo qui.